“A”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“CITTA’ PULITA”
STATUTO
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
E’ costituita l’associazione di promozione sociale, ai sensi della legge n. 383/2000, denominata “Città Pulita”, con sede in Cirò Marina prov. Crotone, via Stazione, snc. Il cambiamento della sede sociale non comporterà modifica dello statuto.
L’associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all’art.2. La durata dell’associazione è illimitata.
Art. 2 – Scopo e oggetto sociale
L’associazione si prefigge i seguenti scopi:
L’Associazione persegue lo scopo di contribuire alla pulizia delle aree urbane, costiere e al miglioramento dell’arredo e del verde pubblico. L’Associazione potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore per il raggiungimento degli scopi predetti. In particolare le attività che seguono, debbano essere considerate esemplificative ma non esaustive:
Manutenzione del verde e arredi urbani
- sistemazione del verde pubblico e privato, del verde attrezzato, giardinaggio, pulizia di parchi, giardini, strade, autostrade, impianti sportivi e tutto quanto è relativo alla valorizzazione ambientale;
- progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi, arredi urbani, giardini, parchi, ecc. sia pubblici che privati.
Attività di pulizia – raccolta rifiuti – facchinaggio e varie
Attività di impresa di pulizie in genere, nonché la realizzazione, l’avvio e/o la gestione e la manutenzione di impianti e sistemi ecologici. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- svolgere l’attività di impresa di pulizia, compresa la raccolta dei rifiuti e nettezza urbana, pulizia uffici, pulizia strade e servizi complementari, lavaggio di cassonetti, derattizzazione e disinfestazione e simili;
- realizzare, avviare e/o gestire impianti o sistemi ecologici relativi allo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, compresi quelli nocivi e pericolosi, nel campo civile, industriale, agricolo, pubblico e privato;
- provvedere con mezzi idonei alla raccolta, allo stoccaggio, alla selezione, al recupero, riuso, riciclo e alla commercializzazione dei rifiuti solidi e liquidi, nonché al loro relativo smaltimento nei modi e nelle procedure previste dalle disposizioni legislative attuali e future in materia;
- attività di raccolta differenziata dei rifiuti;
- gestire impianti di depurazione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- attività di pulizia e sicurezza delle spiagge;
Attività di produzione e artigianali
- produzione, manutenzione, lavorazione, assemblaggio, commercializzazione di mobili, infissi, componenti e complementi di arredamento e di ogni altro manufatto possa essere costruito o prodotto con legno e prodotti surrogati sia in proprio che per conto terzi;
- lavorazioni connesse ai lavorati, semilavorati e manufatti in genere, produzione e commercializzazione degli stessi anche per conto terzi;
- assemblaggio e montaggio anche per conto terzi dei prodotti suddetti;
- produzione, lavorazione, assemblaggio, di oggetti in materiale plastico di ogni genere, sia in proprio che per conto terzi, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti;
- produzione, assemblaggio, montaggio, imballaggio anche per conto terzi di accessori per mobili, vetri, apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche, semilavorati di qualsiasi genere sia manualmente, che meccanicamente.
Attività nel settore del turismo e del tempo libero:
- gestione di case-vacanza, campeggi, stabilimenti balneari, ostelli della gioventù e altre strutture di accoglienza;
- manutenzione spiagge e servizi vari ai bagnanti;
- prestazioni d’opera in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, receptionist);
- gestione di centri di avviamento agli sports e di impianti sportivi.
Attività nel settore della scuola e della formazione
Interventi di animazione nella scuola, nei quartieri, nei centri civici, nei luoghi di aggregazione sociale, nei parchi pubblici, in particolare:
- gestione di botteghe culturali e ludoteche e centri socio educativi;
- produzione, noleggio e vendita di giochi, materiale didattico, audio visivi, documentazione, in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione;
- gestione di impianti sportivi ed edifici scolastici;
- promozione e gestione di corsi di formazione.
Attività nel settore del lavoro e dell’inserimento lavorativo
Promozione, organizzazione, partecipazione e/o gestione di attività e iniziative, di qualunque genere e tipo e in qualunque forma effettuate, rivolte:
- alla conoscenza, rilevazione, immagazzinamento dati e utilizzo, del mercato del lavoro in genere;
- gestione di tutte le modalità possibili di incontro della domanda con l’offerta di lavoro, in particolar modo per quanto attiene alla domanda e alla offerta di lavoro ed occupazione delle cosiddette “fasce deboli” e dei soggetti svantaggiati in genere;
- ogni iniziativa volta a realizzare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro attraverso la promozione di incontri pubblici, convegni, iniziative di sensibilizzazione, la predisposizione e gestione di corsi di formazione professionale di ogni genere e tipo, volti alla qualificazione, riqualificazione, riconversione, aggiornamento;
- ogni iniziativa volta a perseguire l’inserimento il reinserimento sociale lavorativo delle “fasce deboli” e dei soggetti svantaggiati quali: la predisposizione di progetti nonché gestione degli stessi in proprio e per conto di terzi di lavori socialmente utili;
- alla promozione, realizzazione, gestione di centri di orientamento lavorativo, laboratori protetti, stage e tirocini formativi, borse lavoro e quant’altro connesso a modalità propedeutiche all’inserimento lavorativo;
- alla fornitura di sostegno socio-psico-pedagogico finalizzato alla capacità di sostenere le condizioni richieste dall’ambiente lavorativo;
- alle attività di informazione e stretta collaborazione con gli appositi uffici del lavoro e della massima occupazione, con le Agenzie per l’impiego, le Organizzazioni Sindacali, le Organizzazioni degli Imprenditori, gli Enti Pubblici, le società miste pubblico-privato, e con ogni altro soggetto persona fisica o giuridica interagisca sul mercato del lavoro.
Altre attività:
- lettura contatori gas, acqua e energia elettrica, per conto terzi;
- gestione di attività di servizi e manutenzione cimiteriale, compresa la gestione delle lampade votive;
- attività di trasporto cose e/o persone per conto terzi;
- gestione di bar, mense o altre forme di ristorazione ivi comprese attività di agriturismo;
- attività di legatoria, stampa, editoria.
L’Associazione potrà compiere ogni attività connessa e dipendente a quella citata, potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenze con l’oggetto sociale.
Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per particolari manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’associazione, la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 3 – Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
1) contributi degli aderenti e di privati,
2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
3) donazioni e lasciti testamentari;
4) entrate patrimoniali,
5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
6) beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.
Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 4 – Bilancio o rendiconto
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 5 – I soci
L’associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all’elettività delle cariche associative, all’esercizio del voto individuale ed all’effettività del rapporto associativo.
Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta alla
Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del
Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per oltre due anni.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 7 – Doveri e diritti dei soci
Tutti i soci sono obbligati:
1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
Tutti i soci hanno diritto:
1) a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione,
2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
3) ad accedere alle cariche associative;
4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’associazione con possibilità di ottenerne copia.
Art. 8 – Organi dell’associazione
Sono Organi dell’associazione:
1) l’Assemblea dei soci,
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Revisore Unico o Collegio dei Revisori;
L’elezione degli Organi dell’associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 9 – Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’associazione.
Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta.
Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’associazione ed in particolare:
1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore o del Collegio dei Revisori;
3) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
4) delibera l’esclusione dei soci;
5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. L’assenza di tali figure istituzionali non invalida la riunione.
Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che comunque dovrà essere convocata decorse 24 ore dalla prima, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.
Nel caso la seconda convocazione dell’assemblea non sia convocata contestualmente alla prima, devono comunque essere rispettate le modalità di convocazione indicate.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.
Art.10 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 9, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti, l’assenza di tali figure istituzionali non inficia la vanità della riunione.
l Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite posta elettronica, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’associazione.
Art.11 – Il Presidente
Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchè l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
Art. 13 – Il Revisore Unico o Collegio dei revisori dei conti
L’attività di revisore è svolta da un Revisore Unico o dal Collegio dei Revisori dei conti che è composto da più membri in numero dispari nominati dall’Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio, se sono nominati più membri, nomina al proprio interno un Presidente.
Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 14 – Scioglimento
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale.
Art. 15 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti.